IL MINISTRO DELLA SANITA' 
   Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 
agosto 1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del  decreto  legislativo
25 gennaio 1992, n. 108; 
   Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
   Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da  ultimo  con
il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n.  156,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995; 
   Vista la direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 
recante  terza  modifica  della  direttiva  90/128/CEE  relativa   ai
materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari; 
   Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra 
citata; 
   Ritenuto altresi' di dover provvedere a modificazioni ed 
integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; 
   Visto il verbale in data 29 settembre 1995 della Commissione per 
la determinazione  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
   Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
   Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 
generale del 21 marzo 1996; 
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai 
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata in data 13 maggio 1996; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con 
il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, e' modificato  come
segue: 
      A) All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come 
sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26  aprile  1993,  n.
220, e' aggiunto il seguente comma 4-bis; 
   "4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui 
all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di  cui
al precedente comma 4.". 
      B) Le quantita' di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del 
decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti: 
         Piombo 0,01%; 
         Arsenico 0,005%; 
         Antimonio 0,05%; 
         Mercurio 0,005% solubile in HC1 N/10; 
         Cadmio 0,01% solubile in HC1 N/10; 
         Cromo 0,1% solubile in HC1 N/10; 
         Selenio 0,01% solubile in HC1 N/10; 
         Bario 0,01% solubile in HC1 N/10. 
      C) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 
220, sono apportate le seguenti modifiche: 
         1) al punto 4, dopo l'espressione "qualita' tecnica" e' 
aggiunta la seguente dizione:  "per  quanto  concerne  i  criteri  di
purezza"; 
         2) nella sezione A: 
            a) e' soppressa la voce: 
                  N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni 
   (1) (2) (3) (4) 
                   
 14410 008001-79-4 Olio di ricino 
                                   (commestibile) 
            b) sono aggiunti, in ordine alfabetico, i seguenti 
monomeri e altre sostanze di partenza: 
                  N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni 
   (1) (2) (3) (4) 
                   
 10660 015214-89-8 Acido 2-actilammido LMS=0,05 mg/kg 
                               -2-metilpropansolfonico 
 19270 000097-65-4 Acido itaconico     
 12789 007664-41-7 Ammoniaca     
 15070 001647-16-1 1,9-Decadiene LMS=0,05 mg/kg 
           17050 000104-76-7 2-Etil-1esanolo LMS=30 mg/kg 
 26140 000075-38-7 Fluoruro di vinilidene LMS=5 mg/kg 
 14411 008001-79-4 Olio di ricino     
            c) e' modificato il contenuto della colonna "restrizioni" 
delle seguenti sostanze: 
                  N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni 
   (1) (2) (3) (4) 
                   
 24130 008050-09-7 Gomma di colofonia Cfr."Colofonia" 
 24887 006362-79-4 Acido 5- LMS=5 mg/kg 
                                 solfoisoftalico, 
                                 sale monosodico 
      D) L'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, 
modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 
156, e' modificato come segue: 
         1) La sezione 1, Parte B - Additivi per materie plastiche - 
e' sostituita dall'allegato I del presente decreto; 
         2) nella sezione 2, Parte B - Additivi per elastomeri - alla 
voce "2,4 - bis - (ottilio - metil) - 6 - metilfenolo"  e'  soppressa
la dizione "Non per alimenti grassi"; 
         3) nella sezione 4, Parte B - Coadiuvanti tecnologici di 
lavorazione - sono inserite, senza lettera, le seguenti sostanze: 
                      a) "esteri di poliossietilene (numeri di gruppi 
ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi
con un numero pari di atomi di carbonio compreso tra C8 e  C20,  alla
dose massima dell'1%; 
                     b) "sali di ammonio di esteri di acidi fosforici 
perfluoroalchil sostituiti formati dalla reazione di 2,2' -bis (alfa,
omega-perfluoro  C4-C20  alchiltio)  metil  -1,3-propandiolo,   acido
polifosforico e idrossido  di  ammonio  alla  concentrazione  massima
dello 0,44% p/p nel prodotto finito secco"; 
            c) "1-bromo-3-cloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolidinedione. 
      Limite di migrazione specifica: 0,2 ppm". 
      E) L'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, 
modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 
156, e' modificato come segue: 
         1) Nella sezione 1, lettera C - Metodo per la determinazione 
della migrazione globale negli alimenti grassi - punto  3.1  Campione
di prova, dopo l'ultimo periodo, e' inserito il seguente:  "Nel  caso
di provini in  forma  di  lastra  aventi  superfici  sopracitate  con
spessore inferiore a 0,5 mm se le prove sono fatte per immersione  la
migrazione deve essere riferita ad una sola faccia"; 
         2) Nella sezione 3 - Rivelazione della migrazione di tracce 
di coadiuvanti tecnologici - il punto 3 "Mercapto benzotiazolo e  suo
sale di zinco, disolfuro di benzotiazile" e' sostituito dall'allegato
II del presente decreto. 
 
    



          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
             Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             Il  Decreto  Ministeriale  21  marzo  1973 ha dettato la
          disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,  utensili
          destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
          con  sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
          materiali:
          a) materie plastiche;
          b) gomma;
          c) cellulosa rigenerata;
          d) carta e cartone;
          e) vetro;
          f) acciaio inossidabile.
             Il testo dell'articolo  3  del  Decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
          direttiva (CEE) n. 76/893  relativa  ai  materiali  e  agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari)  cosi'  come  modificato  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 e' il seguente:
          "Art.  3  -  1.  Con  decreti  del  Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
          2.  Per  i  materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma, di cellulosa rigenerata, di carta,  di  cartone,  di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25  giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno
          1988, n. 243.
          3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito   il   Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
          4. Chiunque impieghi nella produzione materiali  o  oggetti
          destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a venire a
          contatto con le  sostanze  alimentari,  in  difformita'  da
          quanto  stabilito  nei  decreti  di  cui ai commi 1 e 2, e'
          punito per cio' solo con l'arresto sino a tre  mesi  o  con
          l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
             Il testo dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n.
          283 e' il seguente:
             "La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle
          sostanze  alimentari  spetta  al  Ministro della sanita'; a
          tale  scopo  e'  costituita,  presso  il  Ministero   della
          sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte:
          a)  un  rappresentante  del  Ministero della sanita' che la
          presiede;
          b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste;
          c) un rappresentante del  Ministero  dell'industria  e  del
          commercio;
          d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
          e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
          f)   un   direttore   di  sezione  chimica  di  laboratorio
          provinciale
             d'igiene e profilassi;
          g)  un  direttore   di   sistema   medico-micrografica   di
          laboratorio
             provinciale d'igiene e profilassi;
          h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle
          dogane;
          i) un direttore di istituto di chimica agraria.
             Gli  elenchi  dei  metodi  ufficiali di analisi dovranno
          essere revisionati almeno ogni due anni.
             La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di
          esperti particolarmente competenti nelle singole materie in
          esame".
             I   decreti   ministeriali   che   hanno  modificato  ed
          aggiornato  il  decreto   ministeriale   21   marzo   1973,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 sono i seguenti:
             3  agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          227 del 31 agosto 1974;
             27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
          del 10 aprile 1975;
             13  settembre  1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 272 del 13 ottobre 1975;
             18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          180 del 3 luglio 1979;
             2  dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          347 del 19 dicembre 1980;
             25  giugno  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          198 del 21 luglio 1981;
             2  giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          200 del 22 luglio 1982;
             20  ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          340 dell'11 dicembre 1982;
             4  aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          120 del 23 maggio 1985;
             7    agosto  1987,  n.  395,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
             18  gennaio  1991,  n.  90,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
             30  ottobre  1991,  n.  408,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n.  303 del 28 dicembre 1991;
             26 aprile  1993,  n.  220,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 13 luglio
          1993;
             15  luglio  1993,  n.  322,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
             20  settembre  1993,  n.  516, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  292 del 14 dicembre 1993;
             3   giugno  1994,  n.  511,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
             1    luglio  1994,  n.  556,  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del  30  settembre
          1994;
             28  ottobre  1994,  n.  735,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995:
             24 febbraio 1995,  n.  156,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  103 del 5 maggio 1995.
             -  Il  comma  3  dell'articolo  17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede  che  con  decreto  ministeriale   possano   essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge espressamente conferisca tale potere.
             Tali  regolamenti,  per  materie  di  competenza di piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione da parte della legge.
             I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.
             Essi   debbono   essere  comunicati  al  Presidente  del
          Consiglio Dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.